Situazione Ferrero, le motivazioni ordinanze Riesame Catanzaro

Situazione Ferrero, le motivazioni ordinanze Riesame CatanzaroTUTTOmercatoWEB.com
giovedì 3 febbraio 2022, 18:42News Doria
di Lidia Vivaldi

Si aggiunge una nuova pagina alla vicenda giudiziaria che coinvolge Massimo Ferrero: il Tribunale del Riesame di Catanzaro si è espresso in merito alle posizioni dell'ex presidente della Sampdoria, del nipote Giorgio, del consulente Aniello Del Gatto e delle altre persone coinvolte nei fallimenti di ditte registrate sulla costa tirrenica cosentina.

Nello stralcio dell'ordinanza, riportata da Quotidianodelsud.it, si legge: "Con particolare riguardo a Ferrero Giorgio, cui sono ascritte numerose e gravi condotte poste in essere nel contesto di riferimento, lo stesso risulta aver rivestito e/o ancora rivestire cariche di rilievo in altre società riconducibili al contesto d’interesse, in particolare: Film 9 S.r.l. — attiva —, quale socio e amministratore unico; Holding Max S.r.l. — attiva — quale socio e amministratore unico; I Golosi Sr.l.s. — inattiva — quale socio e amministratore unico; Mediaport Cinema Sr.l. (incorporata a Eleven Finance S.r.l il 28.10.2015), quale amministratore unico; Primus Real Estate S.r.l. — inattiva —, quale socio. Lo stesso continua a mantenere contatti anche con gli altri indagati interloquendo su questioni afferenti alle gestioni pregresse e attuali. A tale ultimo proposito significative appaiono la plurime conversazioni d’interesse sopra citate con specifico riferimento al predetto, da cui si evince la stretta cointeressenza con gli interessi economici di Ferrero Massimo e della figlia Ferrero Vanessa, con cui si confronta anche in riferimento ai comportamenti tenuti da persone di fiducia del primo.

Con riguardo a Ferrero Massimo, Ferrero Vanessa, Fanelli Giovanni, Del Gatto Aniello, Coppolone Roberto e Ferrero Giorgio i forti interessi personali sottesi alle condotte in esame, l’elevato grado di coinvolgimento nel contesto soggettivo e oggettivo di riferimento, il numero e la gravità delle condotte loro ascritte per come indicate nella provvisoria imputazione e l’inserimento delle stesse in un contesto soggettivo e oggettivo allargato fanno ritenere che l’applicazione di una misura non custodiale sia inidonea allo scopo. Appare infatti elevato il pericolo che, ove liberi di circolare sul territorio, gli indagati possano operare illecitamente in maniera sia diretta che mediata, anche attraverso contatti e comunicazioni reciproche e/o con terzi". 

Con riferimento a Del Gatto, Ferrero Vanessa e Giorgio, Fanelli e Coppolone: "tenuto conto dello stato di incensuratezza degli stessi, del minor numero di fatti ascritti a loro carico e dell’incidenza dei ruoli formalmente rivestiti ai fini della perpetrazione degli illeciti, idonea e pienamente rispondente alle esigenze cautelari del caso di specie, oltre che proporzionata all’entità dei fatti ed alla sanzione che si ritiene potrà essere irrogata, appare l’applicazione congiunta della misura cautelare degli arresti domiciliari, con assoluto divieto di comunicazione — anche per via telefonica e telematica — con soggetti diversi da coloro i quali con gli stessi coabitano o che li assistono, e della misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare attività di impresa e uffici direttivi delle persone giuridiche". 

Con riferimento alla misura coercitiva disposta, il Tribunale aggiunge che il ritenuto pericolo di recidiva e la prognosi circa l’entità della pena che potrà essere comminata all’esito del giudizio "fanno escludere — allo stato — la futura concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena".